PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 155 del codice civile, le parole da: «Valuta prioritariamente» fino a: «i figli sono affidati» sono sostituite dalle seguenti: «Dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

      «Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori».

      3. Al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 155 del codice civile, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis».

      4. Il quarto comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Le modalità del mantenimento sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

          1) delle attuali esigenze del figlio;

          2) delle risorse economiche complessive dei genitori;

          3) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

      Ai fini di cui al quinto comma, quale contributo diretto il giudice valuta anche

 

Pag. 4

la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
      Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità previsto dal quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l'affidamento a quel genitore sia contrario all'interesse del minore».

      2. All'articolo 155-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli nei loro confronti».

      3. La rubrica dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 155-quater del codice civile, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegnazione della casa familiare viene riconsiderata, a domanda, nel caso in cui».

 

Pag. 5

Art. 4.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è inserito il seguente:

      «Il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, a cui è attribuito l'assegno periodico, contribuisce alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore. Nel caso in cui i figli siano maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora indipendenti economicamente, può essere richiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 da uno dei genitori o dei figli».

Art. 5.

      1. Al primo comma dell'articolo 155-sexies del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario».

Art. 6.

      1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi, qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto agli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà, provvedendo alla nomina di un tutore».